Il regime patrimoniale adottato per il matrimonio fa riferimento alla proprietà dei beni personali dei coniugi. In alcuni casi, la coppia, può decidere di mantenere divisa la loro sfera economica, in altri, invece, può optare per una comunione di tutto ciò che li riguarda.
Ad ogni modo, I beni personali da considerare, però , non corrispondono a tutti i possedimenti di marito e moglie, ma solamente al patrimonio personale di ciascuno dal momento del matrimonio.
Ciò significa che una casa, un'auto o un altro oggetto acquistato prima di sposarsi, rimane del diretto proprietario, in ogni caso, indipendentemente dal regime scelto.
In particolare, rimangono beni esclusivamente personali e non costituiscono oggetto della comunione quelli elencati nell'art 179 del codice civile ovvero:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683 del codice civile (es. le navi, i galleggianti e gli aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione; gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico) effettuato dopo il matrimonio è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.