Il decreto sicurezza estende alle locazioni brevi, non superiori ai 30 giorni, l’obbligo di invio dei dati alla questura entro le 24 ore. Ecco le sanzioni previste
Dal 4 dicembre scorso l’obbligo di comunicare alla questura le informazioni sulle persone alloggiate è stato esteso anche alle locazioni brevi; a stabilirlo è la legge di conversione del decreto sicurezza (legge 132/2018).
Locazione brevi
Ricordiamo che per contratto di “locazione breve” si intende un contratto di durata non superiore a 30 giorni, quindi non soggetti a registrazione, di immobili ad uso abitativo (comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario) stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa.
La comunicazione dei dati dei contratti
Il decreto legge n. 50/2017 (c.d. manovrina) stabilisce che sono obbligati a tramettere i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017:
- coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare
- coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare
I dati da comunicare sono:
- nome, cognome e codice fiscale del locatore
- durata del contratto
- importo del corrispettivo lordo
- indirizzo dell’immobile
Per i contratti relativi al medesimo immobile, e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in modo aggregato.
I dati devono essere predisposti e trasmessi attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati del contratto.
Le novità nella legge sicurezza
In sede di conversione in legge del decreto sicurezza (dl 113/2018) è stato aggiunto l’articolo 19-bis: Interpretazione autentica dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
In pratica, si interpreta che gli stessi obblighi già previsti dall’articolo 109 del Tulps (leggi di pubblica sicurezza) per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, valgono ora anche per chi affitta (o subaffitta) immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
Si ricorda che i soggetti interessati sono:
- i gestori di esercizi alberghieri
- i gestori di strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte
- i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze
- gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma
Tutti i soggetti locatori, entro le 24 ore successive all’arrivo devono comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate; questo in base a quanto previsto con il decreto sicurezza: la comunicazione alla questura si applica anche a chi affitta o subaffitta una stanza di casa per una sola notte.
Comunicazione
La nuova comunicazione deve essere effettuata telematicamente tramite il servizio della Polizia di Stato “Alloggiati web”, la cui modulistica di accesso attraverso le questure dovrà evidentemente essere modificata al fine di considerare una tipologia di ospitalità, la locazione, diversa da quella riguardante le strutture ricettive (e quindi priva di obblighi autorizzativi e simili). Per l’operazione di invio delle “schedine alloggiati” occorrono, infatti, le credenziali e l’iter di abilitazione (di persona, via posta, email o Pec) cambia da provincia a provincia.
Sanzioni
La sanzione sarà quella prevista dall’articolo 17 del Tulps: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro.